giovedì 19 aprile 2012

LE FESTIVITÀ NAZIONALI: COSA DICE IL CONTRATTO DEL COMMERCIO

Si avvicinano le festività nazionali del 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione - e del 1° maggio - Festa dei lavoratori e come ogni anno ai dipendenti del commercio di tutta Italia, oggi alle prese con gli effetti delle liberalizzazioni decise da decreto "Salva Italia" di Monti, viene richiesto il solito sforzo in più: la rinuncia ad un'altra giornata da passare con la propria famiglia, a riflettere sul significato storico e - perchè no - politico delle suddette festività o semplicemente a riposarsi.
Quest'anno l'apertura dei negozi il 25 aprile tocca a Rovereto, una delle città trentine che più di altre ha dato il proprio contributo di sangue alla lotta di liberazione, che ha intitolato una delle sue vie più importanti a Bettini - martire socialista della Resistenza - e che si vanta ancora d'essere "Città della pace".
Al di là delle considerazioni sociali e politiche che pone quello che a tutti gli effetti risulta essere il mancato rispetto di una Festività nazionale, in una comunità che risulta  sempre più priva di legami e radici fondanti, è doveroso ribadire come il Contratto del commercio parli chiaramente, all'art. 142,  in difesa del diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro durante le festività nazionali.
In base all'art. 142 le festività che dovranno essere retribuite sono quelle  del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (Festività nazionali) il 1à giorno dell'anno, l'Epifania, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre e la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (Festività infrasettimanali). Lo stesso contratto riferisce come : "In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati".
In buona sostanza, l'azienda può scegliere di aprire l'esercizio commerciale durante le festività sopra riportate in conformità con le aperture decise a livello comunale, ma i lavoratori  hanno ugualmente il diritto a comunicare al datore di lavoro la propria indisponibilità a lavorare, senza per questo andare incontro a sanzioni disciplinari di alcun tipo.
La UIL TuCS del Trentino, rimane quind a disposizione per chiarimenti in merito e per una corretta appliazione del contratto in vigore.

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